lunedì 26 settembre 2016

Parafarmacie? Veterinari? Ottici? e molti altri... occhio ai nuovi obblighi 2016

Grazie ad un decreto del 1/9/2016 c'è una novità per una serie di categorie, le cui prestazioni "finiscono" nelle dichiarazioni delle persone fisiche come detrazioni... Si tratta di: parafarmacie, psicologi, infermieri, ostetrici, tecnici di radiologia, ottici e veterinari. Tutte queste categorie dovranno effettuare una comunicazione delle loro prestazioni del 2016, ma con effetto retroattivo: dall'1/1/16.
Attenzione: il codice per la comunicazione deve essere richiesto dai soggetti interessati all'agenzia delle entrate entro il mese di ottobre 2016.
La comunicazione, ovviamente, serve per fornire all'agenzia delle Entrate tutti i dati per le sue dichiarazioni precompilate...
Un breve video per riepilogare, cliccando qui di seguito.

Intervento al TG di Telepordenone del 22/9/16

lunedì 23 maggio 2016

L'8 per mille in realtà è più simile ad un televoto che ad una scelta... ne sei consapevole?


La firma apposta in dichiarazione dei redditi per una delle 12 opzioni relative all'8 per mille non è una scelta. Non decide affatto su dove andrà la NOSTRA Irpef, quella della nostra dichiarazione.

Questo ragionamento è vero per il 5 per mille, e per il 2 per mille (che da quest'anno consente di sostenere non solo i partiti politici ma anche alcune associazioni). Ma non è così per l'8 per mille.
La scelta nella nostra dichiarazione contribuisce solo a determinare la percentuale di "gradimento" di uno del 12 destinatari (11 confessioni religiose e lo Stato). In quella percentuale di gradimento rientra in criterio di ripartizione di tutta l'irpef di tutti i contribuenti: anche di quelli che non hanno effettuato alcuna scelta. Che si trovano, quindi, a sostenere con la loro irpef tutte quelle 12 voci, nella percentuale scelta dagli altri, quelli che hanno apposto la firma. Il meccanismo spiegato brevemente in questo video di 2 minuti.

Intervento al TG di Telepordenone del 19/6/2016

lunedì 16 maggio 2016

Redditi 2016: le spese sanitarie detraibili


La fattispecie è nota a tutti, ed è particolarmente variegata. Mi limito a segnalare, qui, alcune particolarità e qualche novità.
Le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali previste direttamente dalla normativa, che sono varie ed elencate nelle istruzioni al modello di dichiarazione, sono detraibili anche senza una specifica prescrizione da parte di un medico, a condizione che dal documento attestante la spesa risulti la figura professionale e la prestazione resa dal professionista sanitario.
Per le spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali vanno conservati gli scontrini fiscali contenenti la natura e la quantità dei medicinali acquistati, il codice alfanumerico posto sulla confezione di ogni medicinale e il codice fiscale del destinatario dei medicinali (non serve più la ricetta).
Per le spese relative all’acquisto o all’affitto di dispositivi medici (ad esempio, apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna), dallo scontrino o dalla fattura risulti il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico che deve essere contrassegnato dalla marcatura CE (se questa indicazione non risulta dallo scontrino deve essere conservata la confezione del prodotto).
Le spese mediche si detraggono per l’importo sostenuto superiore ai 129 euro e possono essere anche rateizzate in quattro quote annuali di pari importo, quando siamo maggiori di euro 15.493,71 (vecchi 30 milioni di lire annue). Questo può essere utile se per esempio non ci sono imposte sufficienti per assorbire la detrazione per quell’anno; così non vanno persi e si possono recuperare gli anni successivi.

Segnalo inoltre che recenti chiarimenti dell’agenzia hanno affrontato la detraibilità di temi nuovi: mesoterapia e di ozonoterapia, le prestazioni svolte da un “educatore professionale”, la procreazione medicalmente assistita, la crioconservazione degli embrioni, anche all’estero e le spese per la dermopigmentazione.

lunedì 9 maggio 2016

Detrazioni per figli a carico: come funzionano?

Quando abbiamo stabilito che il figlio ha i requisiti di reddito per essere a carico, ricordiamoci che i benefici fiscali sono di due tipi: uno forfetario e uno legato alle spese che abbiamo effettivamente sostenuto per quel figlio. 
La detrazione forfetaria ci abbatte le imposte per un importo che è in pratica il frutto di un conteggio: che va a scaglioni e si rapporta al reddito del soggetto dichiarante.
Oltre a questa detrazione, però, ci sono le spese effettivamente sostenute per il figlio: per esempio le spese mediche, fino anche ai contributi per il riscatto degli anni di laurea.
In tutti questi casi, ci sono regole precise (e appunti da prendere sui documenti di spesa...) per ottenere correttamente  il beneficio fiscale e mettersi al riparo da eventuali contestazioni del fisco.
Un video di due minuti per fare un breve riepilogo!


mercoledì 27 aprile 2016

Prima casa in leasing? Si può

Con la finanziaria 2016 viene sottoposta all'attenzione di chi vuole acquistare la prima casa una soluzione diversa.
Anziché il solito contratto di acquisto, con la solita formula, per chi non dispone dell'intera cifra, del mutuo, viene agevolato con detrazioni fiscali interessanti anche il contratto di leasing. Con possibilità di detrarsi sia i canoni, ogni anno, sia il prezzo di riscatto.
Opzioni interessanti per chi è sotto i 35 anni e rispetta alcuni limiti di reddito. Una buona notizia? questi due requisiti devono esistere al momento della stipula. Non anche dopo! E' sufficiente possederli una volta e si può detrarre fino alla fine del contratto, Questi i recenti chiarimenti dell'agenzia. Una breve sintesi nel video qui sotto.

Intervento al TG di Telepordenone del 21/4/2016

venerdì 5 febbraio 2016

Più libertà di accesso al regime: il forfetario dal 1 gennaio 2016, i chiarimenti di Telefisco

Libertà di accesso al regime garantita! Alcuni dei dubbi interpretativi sorti dopo le modifiche apportate dalla finanziaria 2016 al regime forfetario, sono stati chiariti dal Telefisco, grazie alle risposte dell'Agenzia Entrate.
Anche per chi nel 2015 aveva scelto il regime dei minimi, disponibile per l'ultimo anno prima dell'abrogazione, e per chi aveva scelto la tassazione ordinaria, è possibile optare adesso per il regime agevolato. Vediamo un breve riepilogo.

Intervento al TG di Telepordenone del 4/2/2016

venerdì 15 gennaio 2016

Imu su immobili in comodato ai parenti: sconto del 50% dal 2016

La legge di stabilità 2016 ha introdotto la possibilità di uno sconto Imu in una situazione relativamente comune: gli immobili in comodato ai parenti. E’ infatti possibile abbattere del 50% la base imponibile imu e anche tasi per quegli immobili che sono concessi in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (quindi genitori e figli). Vediamo quali sono le condizioni.